Statuto

Art. 1 –
Costituzione – Denominazione – Sede

E’ costituito per volontà della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese – C.N.A. – una fondazione denominata ECIPA –  “Ente Confederale di Istruzione Professionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese”  avente personalità giuridica, ente da riconoscersi ai sensi del D.P.R. 360/2000.
L’ente non persegue fini di lucro.
L’ECIPA ha sede legale in Roma.
Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera,  potrà  modificare l’indirzzo della sede nell’ambito dello stesso Comune.   

Art. 2 – Compiti e Fini

L’ECIPA ha il fine di promuovere lo sviluppo della formazione degli imprenditori, manager, lavoratori autonomi, professionisti,  dipendenti e quant’altri operano a qualsiasi titolo  nei settori dell’artigianato e della piccola impresa.
A tal fine l’Ente può:
a)    promuovere, gestire e coordinare attività di orientamento, formazione di base e superiore, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione, formazione imprenditoriale e continua ed ogni altra tipologia di attività formativa necessaria al conseguimento degli scopi del presente Statuto;
b)    promuovere, gestire e coordinare le suddette attività di formazione per imprenditori, quadri, tecnici, lavoratori occupati, disoccupati, inoccupati – giovani, adulti, anziani, donne, migranti – comunitari ed extracomunitari e fasce deboli;
c)    sviluppare studi, attività di ricerca, di assistenza e consulenza, analisi, produzione e diffusione di esperienze, metodologie, informazione, strumenti e tecnologie nel campo della formazione;
d)    intervenire per lo sviluppo, la qualificazione e la valutazione delle strutture ed attività operative degli  Enti di formazione professionale e delle strutture formative territoriali convenzionate, per migliorarne l’organizzazione, valorizzando l’esperienza generale della realtà nazionale ECIPA;
e)    svolgere corsi di specializzazione e formazione del personale dirigente e tecnico operante nelle strutture territoriali, ivi compresa la formazione di formatori;
f)    promuovere conferenze e seminari sui temi specializzati delle formazione, anche in collaborazione con altri Enti o Organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
g)    organizzare e svolgere corsi formativi e di aggiornamento del personale dirigente e tecnico della C.N.A. e di strutture e società ad essa collegate o di altre Organizzazioni convenzionate a CNA;
h)    svolgere attività editoriali;
i)    svolgere attività di ricerca e selezione del personale;
l)    costituire o partecipare ad associazioni, enti pubblici o privati, società e qualunque altra struttura ritenuta necessaria.
m)    partecipare sia direttamente che a supporto delle strutture confederali CNA o di altre Organizzazioni con essa convenzionate, a bandi pubblici, sia della U.E. sia nazionali, che abbiano lo scopo di realizzare progetti di promozione, formazione e sviluppo dell’Artigianato e delle PMI.
L’ECIPA ha il compito di promuovere e favorire, di intesa con le C.N.A. Regionali, la costituzione degli enti di formazione Regionali o strutture formative territoriali, fornendo agli stessi tutta l’assistenza necessaria al conseguimento dei propri fini, anche attraverso l’erogazione di servizi.
All’ECIPA è riservato il compito, mediante apposite convenzioni,  di coordinare e rappresentare l’attività di tutti gli Enti di formazione Regionali e  Provinciali e delle altre strutture formative promosse dai vari livelli della CNA in ambito internazionale, nazionale e sovraregionale
Le organizzazioni promosse e convenzionate con ECIPA potranno usufruire dell’assistenza e dei servizi dell’ECIPA per lo svolgimento delle proprie attività, usufruire dei servizi in comune; farsi rappresentare dall’ECIPA presso enti e istituzioni pubbliche e private, nazionali, internazionali ed estere; partecipare alle iniziative dell’ECIPA, anche assumendo compiti e funzioni particolari per il suo incarico.

Art. 3  le Attività

Al fine del perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2, l’ECIPA svolge l’attività sul territorio nazionale e comunitario, mediante convenzioni con gli enti promossi e costituiti d’intesa con i soggetti componenti il sistema CNA, ed anche con enti ed organizzazioni esterne al sistema stesso, ma con essa convenzionati.

Art. 4  – il Marchio

Il logo CNA Ecipa e la rappresentazione grafica  costituita dal marchio CNA con la scritta ECIPA, il cui marchio è in corso di registrazione, è di proprietà esclusiva della CNA Nazionale, la quale con delibera della propria Direzione, lo  concede in uso gratuito a Ecipa, con facoltà a questa di concederlo in uso a terzi, secondo il regolamento d’uso del marchio, predisposto dal Consiglio Direttivo di Ecipa ed approvato dalla Direzione Nazionale CNA.
L’uso del marchio, in ogni caso, può essere concesso solo ad enti ed organizzazioni promosse e costitute da ECIPA  o comunque espressone dei soggetti componenti il sistema CNA e con essa convenzionati. La risoluzione della convenzione comporta in ogni caso la cessazione dell’uso del marchio.    

Art. 5  Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal fondo versato dal fondatore C.N.A. per  € 120.000,00 nonché delle riserve risultanti dalle gestioni, dalle elargizioni, lasciti, donazioni eventualmente disposti da terzi a favore dell’Ente, dai beni mobili, anche immateriali,  ed immobili acquisiti da esso.

Art. 6  – Organi dell’Ente

Sono organi dell’ECIPA:
a)    Il Consiglio Direttivo
b)    Il Presidente
c)    Il Collegio dei Revisori.

Art. 7  – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri. Esso è nominato dalla Direzione della C.N.A. Nazionale, la quale può revocare i singoli membri ovvero l’intero consiglio in ogni tempo anche senza dichiarati giusti motivi.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.
L’incarico di Consigliere è gratuito. Può essere previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni.
Il Presidente ed il Direttore sono membri del Consiglio Direttivo.
In caso di morte, dimissioni, cessazione della carica di uno dei membri, la Direzione Nazionale CNA procederà alla nomina del nuovo membro in sostituzione, il cui incarico cesserà unitamente agli altri membri del Consiglio.

Art. 8 –  la Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, ovvero quando questi lo ritenga opportuno, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
In caso di rifiuto o ritardo ingiustificato, provvede il presidente del Collegio dei revisori.
La convocazione deve avvenire per iscritto, anche a mezzo e mail o via fax,  almeno otto giorni prima della riunione con l’indicazione dell’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma/fax e il termine ridotto a tre giorni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti, anche se collegati in tele o videoconferenza, purché il presidente sia in grado di accertare l’identità del consigliere, e questi sia in grado di poter intervenire  in ogni momento nella discussione. Della riunione  viene redatto verbale a cura del Segretario nominato dal Consiglio stesso anche tra i non membri. I verbali vengono trascritti in apposito libro debitamente tenuto e vidimato dopo la approvazione nella riunione successiva del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio, nell’ambito degli scopi di cui all’art. 2,  determina le scelte strategiche di politica formativa che l’Ente deve attuare, delibera il piano annuale di lavoro dell’Ente, e approva i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Direttore.
Delibera in ordine alle assunzioni ed ai licenziamenti, d’intesa con il segretario generale CNA. .
Predispone le convenzioni per organizzazioni ed enti ai sensi  del precedente art. 3.
Predispone il regolamento sull’uso del marchio e lo sottopone all’approvazione della direzione nazionale CNA.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il proseguimento dei compiti e fini dell’Ente.
Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi compiti al Presidente ovvero ad uno o più Consiglieri, esclusi quelli relativi alla approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
Il Consiglio invia annualmente alla Direzione Nazionale CNA il bilancio consuntivo approvato ed una relazione sull’attività svolta, nonché una relazione sui programmi futuri deliberati per opportuna conoscenza. .

Art. 10  – Il Presidente

Il Presidente, nominato dalla Direzione della C.N.A., è il legale rappresentante dell’Ente. La Direzione Nazionale CNA può revocarlo anche senza dichiarati giusti motivi.
Egli presiede il Consiglio Direttivo, con tutti i poteri inerenti. Rappresenta in giudizio l’Ente e all’uopo nomina i procuratori ed avvocati di fiducia.
In caso di impedimento può delegare per il compimento degli atti al Direttore.

Art. 11 – Il Direttore

Il Direttore è nominato dalla Direzione Nazionale C.N.A. ed ha i seguenti compiti:
–    sovrintendere al buon andamento di tutte le attività dell’Ente, con i poteri di vigilanza e controllo, riferendo direttamente al Consiglio Direttivo;
–    predispone il bilancio consuntivo e preventivo dell’ente da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;  
–    sovrintendere, con potere gerarchico, escluso il potere di assumere e licenziare, al personale;
–    provvedere a dare attuazione alle  delibere degli organi sociali, provvedendo alla organizzazione di quanto necessario per il conseguimento dei risultati indicati dagli organi stessi;
–    svolgere ogni altro compito affidatogli dal Consiglio Direttivo.
–    La Direzione Nazionale della CNA può revocarlo dall’incarico anche senza dichiarati giusti motivi.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dalla Direzione Nazionale della C.N.A., che designa altresì il Presidente; un membro è designato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale tra i funzionari dell’Ufficio Centrale per l’orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori (U.C.O.F.P.L.);  uno è designato dal Ministero dell’Economia.
Il Collegio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Quanto a poteri, compiti, attribuzioni, nonché a responsabilità si applicano le norme in materia di Collegio Sindacale delle Società per azioni anche per quanto attiene al controllo contabile. .
Il Collegio invia annualmente la relazione al bilancio approvato dal Consiglio Direttivo alla Direzione CNA.

Art. 13 – Contributi e proventi

I contributi del fondatore  C.N.A., nonché i proventi dell’attività di servizio ed i contributi ricevuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale, attengono alla gestione dell’Ente.
Le eventuali sopravvenienze attive andranno a costituire la riserva, non potendo, in ogni caso, l’ente distribuire utili. .
L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 – Durata

La durata dell’Ente è a tempo indeterminato.  

Art. 15 – Modifica del presente Statuto

Modifica del presente Statuto è deliberata dalla Direzione Nazionale della C.N.A e sottoposte alla approvazione governativa .

Art. 16 Estinzione

L’estinzione dell’Ente e la nomina del liquidatore sono disposte dalla Direzione Nazionale CNA, fermo quanto disposto dall’art. 27 c.c.
Il patrimonio residuo, all’esito della liquidazione, è devoluto ad enti aventi finalità analoghe, ovvero ad enti di assistenza e previdenza per artigiani. 

Art. 17 Controversie

Ogni controversia relativa alla interpretazione del presente statuto ovvero relativa alla legittimità di atti e delibere dell’ente, sono di esclusiva competenza del Collegio nazionale dei Garanti CNA, che deciderà secondo quanto stabilito nello statuto nazionale CNA e secondo la procedura del proprio regolamento.

Art. 18 Norme di Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano nel norme del codice civile in materia di fondazioni. L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa dalla Direzione Nazionale CNA, previa autorizzazione governativa, ai sensi dell’art. 25 c.c.